Art. 2.

      1. Il farmacista già autorizzato all'esercizio di una farmacia che partecipa ad un concorso per l'assegnazione di sedi vacanti o di nuova istituzione decade di diritto dalla autorizzazione originaria con la dichiarazione di accettazione della nuova sede farmaceutica assegnatagli.
      2. La dichiarazione di accettazione della sede farmaceutica vacante o di nuova istituzione, di cui al comma 1, deve intervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'interpello per l'assegnazione.